di Gian Guido Vecchi – Corriere della Sera 17 Maggio 2924

Le nuove norme approvate da papa Francesco rappresentano una stretta dopo gli eccessi del «caso Medjugorje»: sei i gradi di giudizio che entreranno in vigore domenica, giorno di Pentecoste

CITTÀ DEL VATICANO – Non più una dichiarazione impegnativa di «soprannaturalità» ma, al massimo, un più prudente «nihil obstat», un nulla osta della Santa Sede di fronte a presunte apparizioni della Madonna, messaggi divini o simili: significa che i fedeli «sono autorizzati a dare ad esso in forma prudente la loro adesione», come diceva Benedetto XVI, ma «non sono obbligati a prestarvi un assenso di fede».

Il Dicastero per la Dottrina della Fede ha pubblicato le nuove norme per «il discernimento di presunti fenomeni soprannaturali», firmate dal cardinale prefetto Víctor Manuel Fernández e approvate da Papa Francesco il 4 maggio: entreranno in vigore domenica, giorno di Pentecoste. 

Le nuove norme erano attese perché le ultime risalivano al 1978, tre anni prima che iniziassero le «apparizioni» di Medjugorje, e nel frattempo la Rete e la moltiplicazione delle informazioni in tempo reale richiedevano alla Chiesa delle regole che rispondessero con maggiore agilità, senza dover attendere decenni, per evitare che i fedeli fossero confusi o magari ingannati. Le segnalazioni sono ricorrenti e ci sono casi più sottili e complicati della moltiplicazione di gnocchi e pizza raccontate di recente dalla presunta «veggente» di Trevignano, Gisella Cardia, una vicenda nella quale il vescovo di Civita Castellana, Marco Salvi, ha concluso l’indagine diocesana stabilendo che non c’è stato nulla di sovrannaturale.

La vicenda Medjugorje

 Proprio la vicenda di Medjugorje è esemplare di quanto un caso possa essere complesso. La commissione d’indagine voluta da Benedetto XVI e affidata al cardinale Camillo Ruini aveva ritenuto credibili le prime sette apparizioni, ma lo stesso Papa Francesco spiegò che, se su quelle si diceva di «continuare a investigare», sulle altre che proseguirebbero ogni giorno c’erano molti dubbi e «non hanno tanto valore» perché «la Madonna non è un postino o il capo di un ufficio telegrafico». D’altra parte, però, il fenomeno Medjugorje ha generato milioni di pellegrini, «gente che va lì e si converte, incontra Dio, cambia vita», ha riconosciuto Francesco, pure un teologo raffinato come il cardinale Schönborn ha parlato di «fiumi di grazia». E allora, come si fa? 

Le nuove norme e i 6 livelli di giudizio

Le nuove norme offrono una via d’uscita a dilemmi simili. E definiscono sei livelli di giudizio o «dichiarazioni prudenziali», dal «Nihil obstat» – il riconoscimento massimo, ma senza impegno – alla «Declaratio de non supernaturalitate» per i casi evidenti di inganno. Ma prima è bene chiarire di che si tratta, per la Chiesa cattolica.

Che cos’è una «apparizione», per la Chiesa?

Cosa sono, per la Chiesa, le cosiddette apparizioni? Come premessa generale, le parole più lucide e chiare sono quelle che l’allora cardinale Joseph Ratzinger, da prefetto dell’ex Sant’Uffizio, scrisse nel commento teologico che accompagnava la pubblicazione, nel 2000, della terza parte del «segreto di Fatima»

La Chiesa, anzitutto, distingue tra la «rivelazione pubblica» e le «rivelazioni private». La «rivelazione pubblica» è quella di Dio all’umanità e trova la sua espressione letteraria nella Bibbia, ovvero le due parti che per i cristiani sono l’Antico e il Nuovo Testamento. È la «Rivelazione» propriamente detta ed è «compiuta», definitiva e completa: «In Cristo Dio ha detto tutto, cioè sé stesso».

Le «rivelazioni private», invece, sono quelle visioni e quei messaggi che si presumono accaduti dopo la conclusione del Nuovo Testamento. Alcune, ad esempio Fatima, sono state riconosciute come autentiche dalla Chiesa. Ma la loro autorità resta «essenzialmente diversa» rispetto alla «rivelazione pubblica». 

Solo la «rivelazione pubblica» espressa nella Bibbia «esige la nostra fede», se uno si dice cristiano. Nessun fedele è invece obbligato a credere alle «rivelazioni private» che non possono aggiungere né completare nulla, anche se riconosciute autentiche, e vengono considerate solo un «aiuto» per la fede: sono «credibili» quando e perché rimandano «all’unica rivelazione pubblica». Nelle parole di Ratzinger c’era già la regola essenziale per valutare presunte apparizioni: «Il criterio per la verità e il valore di una rivelazione privata è il suo orientamento a Cristo stesso. Quando essa ci allontana da lui, quando essa si rende autonoma o addirittura si fa passare come un altro e migliore disegno di salvezza, più importante del Vangelo, allora essa non viene certamente dallo Spirito Santo, che ci guida all’interno del Vangelo e non fuori di esso».

Come farà la Chiesa a decidere su un’apparizione

D’ora in poi l’ex Sant’Uffizio «deve essere consultato e intervenire sempre per dare un’approvazione finale a quanto deciso dal Vescovo, prima che quest’ultimo faccia pubblica una determinazione su un evento di presunta origine soprannaturale». 

Le notizie delle presunte «apparizioni» ormai si diffondono subito ben oltre una diocesi, per quanto remota. Il punto fondamentale è che la Santa Sede eviterà, di norma, il riconoscimento della «soprannaturalità». In passato è accaduto che alcuni fenomeni fossero riconosciuti e poi negati, o viceversa. Tutti questi giudizi «erano in contrasto con la convinzione della Chiesa che i fedeli non sono obbligati ad accettare l’autenticità di questi eventi», si legge nel testo che introduce le nuove norme. Così «queste situazioni complicate, che producono confusione nei fedeli, debbano essere sempre evitate». Così si eviterà che «il discernimento punti verso una dichiarazione di “soprannaturalità”, con forti aspettative, ansie e persino pressioni al riguardo».

 La dichiarazione di «soprannaturalità» viene «sostituita o da un Nihil obstat, che autorizza un lavoro pastorale positivo, o da un’altra determinazione adatta alla situazione concreta», i sei casi definiti dalle nuove regole. Solo il Papa può intervenire «autorizzando, in via del tutto eccezionale, a intraprendere una procedura al riguardo di un’eventuale dichiarazione di soprannaturalità degli eventi: si tratta di un’eccezione, che di fatto è avvenuta negli ultimi secoli solo in pochissimi casi».

Quali sono i criteri positivi e quali quelli negativi

Le norme definiscono una serie di criteri per valutare ogni caso. 

Tra quelli «positivi» c’è «la credibilità e la buona fama» di chi afferma di essere coinvolto, l’ortodossia del messaggio, il «carattere imprevedibile» dell’evento «da cui appare chiaramente che non sia frutto dell’iniziativa delle persone coinvolte» e i «frutti» delle apparizioni o dei messaggi, «spirito di preghiera, conversioni, vocazioni sacerdotali e alla vita religiosa, testimonianze di carità, una sana devozione e frutti spirituali abbondanti e costanti» e «la crescita della comunione ecclesiale». 

E poi ci sono i criteri «negativi», a cominciare dagli «errori» evidenti o dagli «errori dottrinali», non necessariamente in malafede: «Occorre tenere conto della possibilità che il soggetto che afferma di essere destinatario di eventi di origine soprannaturale abbia aggiunto – anche inconsciamente – , ad una rivelazione privata, elementi puramente umani oppure qualche errore d’ordine naturale non dovuto a una cattiva intenzione, ma alla percezione soggettiva del fenomeno». 

Altri segni negativi sono «uno spirito settario che genera divisione nel tessuto ecclesiale», la «ricerca evidente di lucro, potere, fama, notorietà sociale, interesse personale», «atti gravemente immorali compiuti nel momento o in occasione del fatto dal soggetto o dai suoi seguaci» e «alterazioni psichiche o tendenze psicopatiche nel soggetto, che possano aver esercitato un’influenza sul presunto fatto soprannaturale, oppure psicosi, isteria collettiva o altri elementi riconducibili a un orizzonte patologico».

Quali sono i 6 livelli di valutazione su una apparizione

«Nihil obstat»: «Anche se non si esprime alcuna certezza sull’autenticità soprannaturale del fenomeno, si riconoscono molti segni di un’azione dello Spirito Santo “in mezzo” a una data esperienza spirituale, e non sono stati rilevati, almeno fino a quel momento, aspetti particolarmente critici o rischiosi. Per questa ragione si incoraggia il Vescovo diocesano ad apprezzare il valore pastorale e a promuovere pure la diffusione di questa proposta spirituale, anche mediante eventuali pellegrinaggi a un luogo sacro».
 
Secondo, «Prae oculis habeatur»: «Sebbene si riconoscano importanti segni positivi, si avvertono altresì alcuni elementi di confusione o possibili rischi che richiedono un attento discernimento e dialogo con i destinatari di una data esperienza spirituale da parte del Vescovo diocesano. Se ci fossero degli scritti o dei messaggi, potrebbe essere necessaria una chiarificazione dottrinale»

Terzo, «Curatur»: «Si rilevano diversi o significativi elementi critici, ma allo stesso tempo c’è già un’ampia diffusione del fenomeno e una presenza di frutti spirituali ad esso collegati e verificabili. Si sconsiglia al riguardo un divieto che potrebbe turbare il Popolo di Dio. Ad ogni modo, il Vescovo diocesano è sollecitato a non incoraggiare questo fenomeno, a cercare espressioni alternative di devozione ed eventualmente a riorientarne il profilo spirituale e pastorale». 

Quarto, «Sub mandato»: « Le criticità rilevate non sono legate al fenomeno in sé, ricco di elementi positivi, ma a una persona, a una famiglia o a un gruppo di persone che ne fanno un uso improprio. Si utilizza un’esperienza spirituale per un particolare ed indebito vantaggio economico, commettendo atti immorali o svolgendo un’attività pastorale parallela a quella già presente nel territorio ecclesiastico, senza accettare le indicazioni del Vescovo diocesano. In questo caso, la guida pastorale del luogo specifico in cui si verifica il fenomeno è affidata o al Vescovo diocesano o a un’altra persona delegata dalla Santa Sede, la quale, quando non sia in grado di intervenire direttamente, cercherà di raggiungere un accordo ragionevole».

Quinto, «Prohibetur et obstruatur»: «Pur in presenza di legittime istanze e di alcuni elementi positivi, le criticità e i rischi appaiono gravi. Perciò, per evitare ulteriori confusioni o addirittura scandali che potrebbero intaccare la fede dei semplici, il Dicastero chiede al Vescovo diocesano di dichiarare pubblicamente che l’adesione a questo fenomeno non è consentita e di offrire contemporaneamente una catechesi che possa aiutare a comprendere le ragioni della decisione e a riorientare le legittime preoccupazioni spirituali di quella parte del Popolo di Dio».

E infine, sesto, la «Declaratio de non supernaturalitate»: «In questo caso il Vescovo diocesano è autorizzato dal Dicastero a dichiarare che il fenomeno è riconosciuto come non soprannaturale. Questa decisione si deve basare su fatti ed evidenze concreti e provati. Ad esempio, quando un presunto veggente dichiara di aver mentito, o quando testimoni credibili forniscono elementi di giudizio che permettono di scoprire la falsificazione del fenomeno, l’intenzione errata o la mitomania».