Si danno la mano

Su Medjugorje che cosa dobbiamo aspettarci?

Carissimo Padre  Livio,

sono rimasta piacevolmente sorpresa come, dopo la pubblicazione del Documento della Congregazione della Dottrina della fede sui fenomeni soprannaturali, sia stato dato il  Nulla Osta a due apparizioni che lo attendevano da tempo, quella di Montichiari (Brescia) e quella di Pellvoisin (Francia).

Lei non crede che una simile riconoscimento potrebbe arrivare anche per Medjugorje?  O dobbiamo aspettare qualche ulteriore frenata?

Grazie, caro Padre, per il suo zelo infaticabile al servizio della Vergine Maria  nostra Madre

Chiara da Bergamo


Cara Chiara,

 al riguardo io ho già espresso il mio convincimento che, implicitamente ma chiaramente, il Nulla Osta ecclesiale è già stato dato quando Papa Francesco ha autorizzato i pellegrinaggi ufficiali della Chiesa a Medjugorje.

 Non so se sia necessario un ulteriore e più esplicito pronunciamento. In ogni caso sarebbe il benvenuto.

Sono anche convinto che, a suo tempo, in occasione del segno sulla collina delle apparizioni (terzo segreto), arriverà anche il riconoscimento della soprannaturalità.

 Infatti è allora che toccherà il momento culminante la battaglia con la quale la Madonna trionferà e il mondo avrà un tempo di pace.

Attendiamo con fiducia, prepariamoci spiritualmente, teniamo alti i cuori!

Ave Maria

 Padre Livio

PS : Ecco qui i sei livelli di giudizio da parte della Chiesa riguardo alle apparizioni, tenendo conto che “la dichiarazione di soprannaturalità” è riservata al Papa in casi eccezionali.

In questa scaletta a mio avviso Medjugorje avrebbe tutti i requisiti per apparire al primo posto.

16. Il discernimento dei presunti fenomeni soprannaturali potrà giungere a delle conclusioni che si esprimeranno di norma in uno dei termini qui di seguito indicati.

17. Nihil obstat — Anche se non si esprime alcuna certezza sull’autenticità soprannaturale del fenomeno, si riconoscono molti segni di un’azione dello Spirito Santo “in mezzo”[18] a una data esperienza spirituale, e non sono stati rilevati, almeno fino a quel momento, aspetti particolarmente critici o rischiosi. Per questa ragione si incoraggia il Vescovo diocesano ad apprezzare il valore pastorale e a promuovere pure la diffusione di questa proposta spirituale, anche mediante eventuali pellegrinaggi a un luogo sacro.

18. Prae oculis habeatur — Sebbene si riconoscano importanti segni positivi, si avvertono altresì alcuni elementi di confusione o possibili rischi che richiedono un attento discernimento e dialogo con i destinatari di una data esperienza spirituale da parte del Vescovo diocesano. Se ci fossero degli scritti o dei messaggi, potrebbe essere necessaria una chiarificazione dottrinale.

19. Curatur — Si rilevano diversi o significativi elementi critici, ma allo stesso tempo c’è già un’ampia diffusione del fenomeno e una presenza di frutti spirituali ad esso collegati e verificabili. Si sconsiglia al riguardo un divieto che potrebbe turbare il Popolo di Dio. Ad ogni modo, il Vescovo diocesano è sollecitato a non incoraggiare questo fenomeno, a cercare espressioni alternative di devozione ed eventualmente a riorientarne il profilo spirituale e pastorale.

20. Sub mandato — Le criticità rilevate non sono legate al fenomeno in sé, ricco di elementi positivi, ma a una persona, a una famiglia o a un gruppo di persone che ne fanno un uso improprio. Si utilizza un’esperienza spirituale per un particolare ed indebito vantaggio economico, commettendo atti immorali o svolgendo un’attività pastorale parallela a quella già presente nel territorio ecclesiastico, senza accettare le indicazioni del Vescovo diocesano. In questo caso, la guida pastorale del luogo specifico in cui si verifica il fenomeno è affidata o al Vescovo diocesano o a un’altra persona delegata dalla Santa Sede, la quale, quando non sia in grado di intervenire direttamente, cercherà di raggiungere un accordo ragionevole.

21. Prohibetur et obstruatur — Pur in presenza di legittime istanze e di alcuni elementi positivi, le criticità e i rischi appaiono gravi. Perciò, per evitare ulteriori confusioni o addirittura scandali che potrebbero intaccare la fede dei semplici, il Dicastero chiede al Vescovo diocesano di dichiarare pubblicamente che l’adesione a questo fenomeno non è consentita e di offrire contemporaneamente una catechesi che possa aiutare a comprendere le ragioni della decisione e a riorientare le legittime preoccupazioni spirituali di quella parte del Popolo di Dio.

22. Declaratio de non supernaturalitate — In questo caso il Vescovo diocesano è autorizzato dal Dicastero a dichiarare che il fenomeno è riconosciuto come non soprannaturale. Questa decisione si deve basare su fatti ed evidenze concreti e provati. Ad esempio, quando un presunto veggente dichiara di aver mentito, o quando testimoni credibili forniscono elementi di giudizio che permettono di scoprire la falsificazione del fenomeno, l’intenzione errata o la mitomania.

23. Alla luce di quanto sopra esposto, si ribadisce che né il Vescovo diocesano, né le Conferenze episcopali, né il Dicastero, di norma, dichiareranno che questi fenomeni sono di origine soprannaturale, nemmeno nel caso in cui si conceda un Nihil obstat (cfr. n. 11). Fermo restando che il Santo Padre può autorizzare ad intraprendere una procedura al riguardo.